Guida ai tributi


IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

La IUC, Imposta Comunale Unica, è la tassa entrata in vigore con la Finanziaria 2014 e sostituisce la vecchia Tares, accorpando però anche l’Imu.

La IUC è il risultato di diverse consultazioni alla Commissione Bilancio del Senato: il percorso è stato lungo e si sono viste cambiare diverse sigle. La prima versione di questa tassa era la Trise, Tributo Servizi, composta a suo volta da Tari, Tassa Rifiuti, e Tasi, Tassa Servizi Indivisibili; il secondo passo ha portato dalla Trise al Tuc, Tributo Unico Comunale, composto da Tari, Tasi e Imu; Infine si è arrivati alla Iuc, che cambia solo l'acronimo ma rimane composta da Tari, Tasi e Imu.

Dal 1 gennaio 2014, data di ufficiale entrata in vigore della IUC, le tasse sulla casa, sui servizi indivisibili, cioè l’illuminazione pubblica, la manutenzione dei marciapiedi e del verde e la polizia municipale, e le tasse per la raccolta rifiuti, confluiranno in un’unica imposta.

La prima scadenza fissata per la IUC è il 16 giugno, anche se mancano chiare indicazioni sulle aliquote che verranno applicate: i Comuni, infatti, hanno l’autonomia per stabilire l’aliquota imponibile, rimanendo sempre all’interno di un quadro stabilito dallo Stato. L’aliquota a discrezione dei Comuni può variare per ogni singola voce dei tributi che compongono la IUC: non ci sarà quindi di che stupirsi se un Comune avrà l’Imu più bassa ma Tari più alta o viceversa.
La seconda scadenza della IUC è fissata per il 16 dicembre, anche se verrà lasciata ai Comuni la facoltà di poter decidere se autorizzare il pagamento in un’unica rata il 16 giugno.

Poca chiarezza, finora, anche sulle detrazioni e sulle singole scadenze delle componenti della Iuc. Se il 16 giugno e il 16 dicembre sono indicate come scadenze generali, potrebbe anche succedere che alcuni Comuni fissino date diverse per una o tutte le componenti della IUC. Questo dipenderà molto dal bisogno di liquidità dei singoli Comuni per le singole voci, cioè Imu, Tari e Tasi.
Per le aliquote, soprattutto per la Tasi, non si è ancora capito come saranno applicate: il punto di partenza vedeva un tetto massimo del 2,5 per cento di aliquota sulla prima casa, mentre per abitazioni di lusso, seconde case e altri immobili, si poteva arrivare fino a quasi l’11 per cento dato dalla somma di Imu e Tasi.

TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è stata istituita con il comma 639 della legge di stabilità per il 2014.
Il denominatore di queste tre distinte componenti della IUC sono gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e, in taluni casi, terreni agricoli) che insistono sul territorio comunale.


Perchè si paga?
La TASI si paga per sostenere le spese dei comuni per i servizi cosiddetti ”indivisibili“, quei servizi, cioè, che per il fatto di essere usufruiti da tutti i residenti del comune, non possono essere fatti pagare direttamente al fruitore.
Sono esempi di servizi indivisibili l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la sicurezza, l’anagrafe, ecc.

Insieme con le aliquote della TASI il comune dovrà approvare l’elenco dei servizi che verranno pagati con l’introito del nuovo tributo e le somme destinate a ciascuno di essi.


Chi la paga?
La TASI devono pagarla sia il proprietario che il detentore dell’immobile, secondo aliquote e quote stabilite da ogni singolo comune.
Ad esempio, oltre che dai proprietari degli immobili, la TASI verrà pagata anche dagli inquilini che abitano in affitto o che hanno a disposizione alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Quanto si paga?
Ogni comune stabilisce le aliquote della TASI avendo riguardo ai costi per i servizi indivisibili che prevede di sostenere nell’anno.
Il comune definisce, per ogni tipologia di immobile, l’aliquota e, per gli immobili che non sono abitati direttamente dal proprietario, stabilisce la quota di imposta che deve essere pagata dai proprietari e quella che deve essere pagata dai conduttori.
Le aliquote hanno una soglia massima che però, deve essere considerata unitamente a quella dell’IMU.
In buona sostanza, per il 2014, TASI e IMU insieme non possono superare l’aliquota massima dell’11,4 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, salvo quelle considerate di alto pregio (categoria A1, A8 e A9) che potrebbero essere assoggettate all’aliquota massima del 6 per mille comprensiva di IMU e TASI.


Come si fanno i calcoli?
Calcolare la TASI è come calcolare l’IMU, solo che bisogna fare attenzione perchè, diversamente dall’IMU, le aliquote sono espresse in ”per mille“.
Esempio:
Due coniugi possiedono al 50% un appartamento con rendita catastale pari a €400.
L’aliquota stabilita dal comune è il 2,5 per mille.
I calcoli sono i seguenti:
400 x 1,05 x 160 x 2,5 / 1000 = 168
Ogni coniuge pagherà 168 / 2 = 84€


Sono previste detrazioni?
Il comune può definire riduzioni o agevolazioni per particolari situazioni soggettive.
Per questo è molto importante conoscere la delibera del comune che, insieme con le aliquote può stabilire anche delle riduzioni di imposta a favore di alcune tipologie di nuclei familiari. È molto probabile, perchè la legge ne fa menzione, che i comuni adottino l’ISEE per riconoscere agevolazioni ai nuclei che si trovano in condizioni di disagio economico.


Quando si paga?
Anche questo lo decide ogni singolo comune, tenendo conto però, che:

  • devono essere previste almeno due rate semestrali (ma l’imposta potrebbe essere divisa anche in più rate)
  • il cittadino può sempre decidere di pagare tutta l’imposta con un unico versamento entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Come si paga?
Con bollettino di conto corrente postale o con modello F24 (come per l’IMU).


Ci sono obblighi di dichiarazione?
Ogni comune potrebbe prevedere modalità (e moduli) diversi di dichiarazione, sia per la TASI che per la TARI e per l’IMU; la regola generale è che queste dichiarazioni andranno presentate tutte le volte che si modificano i criteri per calcolare le imposte di riferimento (ad esempio, quando l’inquilino cessa di abitare un immobile).

I termini di presentazione sono attualmente fissati dal Dl 85/2013 al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi che hanno generato l’obbligo di presentazione della dichiarazione.

Soprattutto per la TARI, però, occorre avere particolare attenzione al regolamento comunale che potrebbe imporre obblighi di dichiarazione anche molto ravvicinati rispetto al verificarsi degli eventi che modificano la determinazione della tariffa.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

A decorrere dal 1/1/2014 la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e istituito l’imposta unica comunale (IUC) stabilendo che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.


CHI DEVE PAGARLA
Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono/occupano/detengono locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.


COME SI CALCOLA
Il tributo si calcola moltiplicando i metri quadrati dei locali ed aree occupati per una tariffa al mq.
Le tariffe sono determinate tenendo conto della maggiore o minore quantità e qualità di rifiuti prodotti per unità di superficie.
Al totale del tributo di parte comunale viene applicata l’addizionale del 5% a favore della Provincia per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, non è più dovuta, invece, la Maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro a favore dello Stato applicata nell’anno 2013.


SUPERFICIE IMPONIBILE
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507/1993) e TARES, fino a quando non saranno rese disponibili ai Comuni le superfici catastali degli immobili.
Le superfici sono misurate per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stessi al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.


DICHIARAZIONE INIZIALE O DI VARIAZIONE

  • quando si prende la residenza o il domicilio in un Comune
  • quando si cambia la residenza o il domicilio all’interno del Comune
  • quando si inizia un’attività che presupponga l’utilizzo di locali all’interno del Comune
  • quando si trasferisca l’attività all’interno del Comune
  • quando varia la metratura dei locali occupati o tenuti a disposizione
  • quando cambia la destinazione d’uso dell’immobile o dei locali utilizzati (es. da abitazione ad uffici)
  • quando si tiene a disposizione un immobile per uso stagionale
presentazione della dichiarazione: entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’evento
decorrenza: dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tassa producono effetti dal 1º giorno del bimestre solare successivo all’evento. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa.


DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE
  • quando si emigra dal Comune di residenza o di domicilio (es.: si disdice contratto di affitto dei locali, si vende l’immobile in cui si ha la residenza e ci si trasferisce altrove, si cessa l’attività nel Comune)
  • quando un immobile è privo di mobilio e privo di allacciamenti alle utenze
presentazione della dichiarazione: entro il 20 gennaio successivo all’evento
decorrenza: la cessazione nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è terminata l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree debitamente accertata.
In caso di mancata o tardiva denuncia di cessazione l’obbligazione non si protrae quando:
  • il contribuente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la locazione dei locali e delle aree oltre alla data indicata;
  • in caso di carenza di tale dimostrazione provi il sorgere di un’altra obbligazione tributaria, a seguito di denuncia di altro contribuente per gli stessi locali o aree o a seguito di azione di recupero dell’Ufficio Tributi.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Ai fini del calcolo e del versamento dell’imposta dovuta per il 2013, considerate le modifiche ed integrazioni apportate alla normativa istitutiva dell’IMU (art. 13 del D.L. 201/2011), occorre prendere in esame alcune novità sostanziali introdotte dal legislatore.

  • Si evidenzia innanzitutto che, in attesa di una revisione normativa da attuarsi entro il 31/08/2013, è stato sospeso il versamento della prima rata (art. 1 del D.L. 54/2013) relativamente a:
    • Abitazione Principale e Pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
    • Abitazione Principale e Pertinenze dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli assegnatari dell’IACP o di altri enti ad edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP;
    • Terreni Agricoli e Fabbricati Rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 201/2011.

  • Si ricorda che, per abitazione principale s’intendono anche quelle equiparate dai regolamenti comunali (es.: abitazioni non locate di anziani e/o disabili residenti presso istituti di ricovero ed abitazioni non locate di italiani residenti all’estero).

    Per i terreni incolti, in quanto non qualificabili come ”agricoli“, non condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, l’acconto IMU non è sospeso.

  • Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale ’D‘ (ad eccezione dei D/5) il moltiplicatore, dal 1º gennaio 2013, è aumentato da 60 a 65 (art. 13, c. 4, lett. d) D.L. 201/2011);

  • Inoltre, è stata soppressa la quota dello Stato (escluso i fabbricati classificati nel gruppo catastale ’D‘). Pertanto dal 2013 l’IMU dovrà essere versata ai Comuni, ad eccezione dell’imposta dovuta per i fabbricati di categoria catastale ’D‘, per i quali lo Stato si è riservato il relativo gettito, limitatamente all’imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76% (art. 1, c. 380, lett. f) L. 228/2012).
    Di conseguenza, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale ’D‘, l’IMU 2013 si verserà come segue:
    • 0,76% con codici tributo 3925 o 359E (quota riservata allo Stato);
    • 0,2% con codici tributo 3925 o 359E (quota statale relativa ai fabbricati rurali di categoria D/10 - di cui è sospeso il versamento della prima rata);
    • > 0,76% <= 1,06% con codici tributo 3930 o 360E (quota riservata ai Comuni che hanno aumentato sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota di base dello 0,76%).

  • Per i fabbricati rurali non censiti in categoria ’D‘, per i quali è parimenti sospeso il versamento della prima rata, l’imposta dello 0,2% è riservata al Comune (codici tributo: 3913 o 350E).
  • La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo (art. 10, c. 4 lett. a) D.L. 35/2013).


CHI DEVE PAGARE L’IMU
I soggetti passivi dell’IMU sono i proprietari, nonchè i titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie) di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni).
Sono, altresì, soggetti passivi i locatari di immobili in base ad un contratto di leasing finanziario, nonchè i concessionari di beni demaniali.
Per le abitazioni assegnate a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’IMU è dovuta come abitazione principale dal coniuge assegnatario, il quale acquisisce per legge, solo ai fini IMU, il ”diritto di abitazione“.

L’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale non è assimilabile all’abitazione principale; pertanto per tali abitazioni non è applicabile lo stesso regime agevolato previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione).

L’IMU è un’obbligazione autonoma per anno solare ed il versamento deve essere autoliquidato alle scadenze dai soggetti passivi effettuando il calcolo proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso per l’anno in corso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni.

È dovuto il versamento anche per fabbricati rurali, sia ad uso abitativo sia ad uso strumentale all’attività agricola, precedentemente esenti ai fini ICI.

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1º gennaio dell’anno di imposizione.


ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per abitazione principale s’intende l’unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, precisando che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per una sola abitazione e relative pertinenze.

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè iscritte distintamente in Catasto.
Per pertinenze si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre pertinenze, una per ciascuna categoria ed a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale.
Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.


DETRAZIONI
Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono €200,00, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione a cui si aggiungono €50,00 per ogni figlio (per un massimo di 8 figli) di età non superiore a 26 anni a condizione che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’abitazione principale.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
Nel caso in cui la detrazione non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze. (D.L. n. 201/2011 art. 13 comma 10).


RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50% per:
  • i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; (la base imponibile è data dalla rendita e non più come in regime di ICI dalla minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zone censuaria del fabbricato);
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione è applicabile dal momento di presentazione della dichiarazione. Sono fatte salve, quelle dichiarazioni/perizie già presentate ai fini ICI;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonchè le società agricole di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, sono soggetti all’imposta limitatamente al valore eccedente €6.000,00 con le seguenti riduzioni:
    • del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €6.000,00 e fino a €15.500,00;
    • del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500,00 e fino a €25.500,00;
    • del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500,00 e fino a €32.000,00.

PAGAMENTO
Il pagamento dell’imposta, considerando l’attuazione della riforma anzidetta (in mancanza di tale riforma l’imposta sospesa a giugno si dovrà pagare a settembre) deve essere effettuato in due rate:
  • la prima entro il 17 giugno (poichè il 16 cade di domenica);
  • la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
La prima rata deve essere calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni del 2012, mentre il saldo con eventuale conguaglio sulla rata già versata, tenendo conto delle aliquote ed agevolazioni deliberate dal Comune.
L’imposta va calcolata tenendo conto delle deliberazioni pubblicate dal Comune nel sito www.finanze.it, come segue:
  • per i Comuni che hanno inviato entro il 9 maggio le delibere delle aliquote nonchè i regolamenti, per la loro pubblicazione entro il 16 maggio, l’imposta deve essere calcolata tenendo conto di tali disposizioni, salvo ricalcolo del saldo a conguaglio nel caso in cui il Comune modificasse i parametri e pubblicasse tale modifica entro il 16 novembre;
  • per i Comuni che invieranno entro il 9 novembre le delibere delle aliquote ed i regolamenti, per la loro pubblicazione entro il 16 novembre, il versamento da eseguire entro il 17 giugno deve essere calcolato in acconto sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente, nonchè a saldo con eventuale conguaglio sulla rata già versata;
  • in caso di mancata pubblicazione alle predette scadenze, l’imposta è dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente ovvero, per i Comuni che non hanno pubblicato neanche le deliberazioni relative al 2012, tenendo conto delle aliquote previste dalla legge (0,4% per abitazione principale, 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, 0,76% per tutti gli altri immobili).

Si ritiene che, nel caso in cui il versamento della prima rata venga eseguito tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento anzidetto, prima della sua conversione in legge, possa trovare applicazione l’art. 10, c. 3, D.L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e, quindi, non sono applicabili le sanzioni (per obiettive condizioni d’incertezza della norma) nel caso in cui tale versamento sia inferiore a quello dovuto secondo la disposizione previgente.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo. L’imposta non è dovuta se l’importo annuo da versare è inferiore ad €12,00. Se l’ammontare della prima rata non raggiunge €12,00 esso va versato cumulativamente con il saldo.
Il versamento dell’imposta può essere effettuato sia con Modello F24 sia con bollettino di conto corrente postale n.1008857615 intestato a ”PAGAMENTO IMU“, così come approvato con DM del 23/11/2012, presso gli Istituti di Credito, Poste Italiane ed, ovviamente, anche in modo telematico.

Si riportano di seguito i codici da utilizzare ai fini del pagamento dell’IMU con modello F24, da riportare nella colonna ”Codice Tributo“:

Tipologia immobile Codice Tributo COMUNE Codice Tributo STATO
Abitazione Principale e relative Pertinenze 3912 -
Fabbricati rurali ad uso strumentale non censiti in categoria ’D‘ 3913 -
Terreni 3914 -
Aree fabbricabili 3916 -
Altri fabbricati 3918 -
Immobili classificati nel gruppo catastale ’D‘ 3930 3925


Il mancato o tardivo versamento alle scadenze comporta l’applicazione degli interessi moratori nella misura stabilita dal Comune, con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento, nonchè della sanzione del 30% dell’imposta non versata, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97.
È tuttavia possibile avvalersi del Ravvedimento Operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni ridotte pari a:

  • 0,20% per ogni giorno di ritardo dal 1º al 14º giorno;
  • 3,00% per versamenti regolarizzati entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% per versamenti regolarizzati entro un anno dalla scadenza.

COME CALCOLARE L’IMU
Il valore imponibile dei fabbricati è calcolato sulla base delle rendite risultanti in Catasto. Tale rendita deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti a seconda della destinazione d’uso degli immobili:
  • 160 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
  • 140 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni il valore imponibile è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno risultante in catasto, rivalutato del 25%, per i seguenti coefficienti:
  • 110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società agricole di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004;
  • 135 per tutti gli altri terreni.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

CHI
I soggetti tenuti al pagamento dell’I.C.I. sono:
il titolare del diritto di proprieta;
il titolare del diritto reale di usufrutto;
il titolare del diritto reale d’uso;
il titolare del diritto reale di abitazione;
il titolare del diritto reale di enfiteusi;
il titolare del diritto reale di superficie;
il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;
il concessionario su aree demaniali.

Anche se non residente in Italia o se non ha la sede legale amministrativa o non vi esercita l’attività.


COSA
Il presupposto dell’ICI a norma dell’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992, è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ubicati nel territorio dello Stato e a qualunque uso destinati.
Dall’anno 2008 l’I.C.I. non dovrà essere versata sugli immobili destinati ad abitazione principale che non rientrino nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Questa esenzione si estende anche alle pertinenze dell’immobile. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando al valore delle rendite iscritte in catasto i seguenti coefficienti:

  • 140 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.);
  • 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  • 50 se si tratta di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Definizioni chiave
  • Fabbricati: per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • Aree fabbricabili: per area fabbricabile, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perchè possa essere assentita l’edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l’accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori;
  • Terreni agricoli: per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse);
  • Fabbricati appartenenti alle imprese: per quanto riguarda tali fabbricati, fino all’anno nel corso del quale gli stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore imponibile è determinato sulla base dei valori contabili attualizzati con i coefficienti stabiliti ogni anno con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • Fabbricati rurali: per fabbricati rurali si intendono quei fabbricati che non sono soggetti a tassazione perchè asserviti ad un fondo sul quale insistono e la loro redditività è assorbita dal reddito dominicale del terreno stesso. Questi cespiti devono essere iscritti al catasto dei fabbricati o a cura dei proprietari degli stessi quando non sono più rispettati i requisiti della ruralità oppure a cura del competente Ufficio del Territorio quando invece abbiano i requisiti di ruralità. Infatti, l’eventuale rendita attribuita al fabbricato in questione produce effetti solo dal momento in cui il fabbricato abbia perso i requisiti di ruralità;
  • Terreni agricoli: nella definizione degli immobili oggetto dell’ICI, sono considerati agricoli i terreni adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile. Secondo detta norma, riformulata dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, possono essere considerate attività agricole la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse. Ai fini della determinazione dell’ICI, viene preso in considerazione il reddito dominicale. Sono fuori dal campo di applicazione dell’ICI i terreni incolti ed i cosiddetti ”orticelli“. I terreni incolti, secondo quanto riportato nelle istruzioni al modello di dichiarazione ICI e nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, sono i terreni normalmente inutilizzati. Gli orticelli, invece, vengono definiti nelle stesse istruzioni e nella citata circolare come quei terreni sui quali le attività agricole sono svolte in forma non imprenditoriale ma sono coltivati occasionalmente senza strutture organizzative e soltanto per i bisogni propri e della propria famiglia. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a 75. Per effetto della rivalutazione disposta dall’art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la determinazione della base imponibile, il reddito dominicale risultante in catasto va prima aumentato del 25% e poi moltiplicato per il coefficiente pari a 75. Al valore cosi ottenuto si applica l’aliquota deliberata dal comune per la tipologia di immobili in esame e si determina l’imposta. Per i terreni agricoli condotti direttamente dal proprietario sono previste riduzioni sulla base imponibile dei terreni, con esclusioni che arrivano fino al 75% del valore dei terreni (cfr. art. 8 del D.Lgs. 504/92).

QUANTO
Per il calcolo dell’importo dovuto si rimanda alle delibere ed ai regolamenti Comunali.


QUANDO E COME
Per la dichiarazione
Dall’anno di imposta 2007 non dovrà più essere presentata la dichiarazione per gli immobili acquistati o venduti, poichè verrà effettuato il trasferimento dati direttamente dai notai attraverso il Modello Unico Informatico.
Sarà necessario continuare a presentare la dichiarazione nei seguenti casi:
  • quando le modificazioni soggettive o oggettive danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta attengono a riduzioni di imposta;
  • quando le modificazioni in questione non possono essere immediatamente acquisite da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
I soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate:
  • La prima è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno in corso;
  • La seconda deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Questo importo deve essere versato entro il 16 dicembre di ogni anno.
Il contribuente tuttavia può versare l’importo in unica soluzione entro il 16 giugno servendosi delle aliquote stabilite dal comune per l’anno in corso.
L’ICI si può pagare anche tramite modello F24.

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

CHI
Il soggetto passivo della TA.R.S.U. è l’occupante a qualsiasi titolo e il detentore di locali ed aree. Quindi non solo il proprietario di un immobile, ma anche l’usufruttuario, il comodatario, l’affittuario e in genere qualunque occupante possono essere soggetti passivi, essendo sufficiente disporre materialmente della cosa. È previsto il vincolo di solidarietà tra i conviventi o comunque tra coloro che fanno uso comune di locali ed aree. Pertanto, i componenti di un nucleo familiare o di una convivenza saranno obbligati in solido al pagamento della tassa e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.


COSA
La TA.R.S.U. è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte che costituiscono pertinenze di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Va comunque evidenziato che l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è correlata all’abitabilità, bensí alla potenzialità di produzione di rifiuti; pertanto, se i locali di cui si tratta sono potenzialmente in grado di produrre rifiuti, la tassa va applicata. Il contribuente può, tuttavia, sempre fornire la prova che si tratta di locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.


QUANTO
Per il calcolo dell’importo dovuto si rimanda alle delibere ed ai regolamenti Comunali.


QUANDO E COME

Per la dichiarazione
Sia per l’inizio che per la fine dell’occupazione di immobili o aree soggette al pagamento è sempre necessario presentare una semplice dichiarazione all’ufficio TA.R.S.U., sui modelli prestampati disponibili anche in rete. La mancata presentazione della denuncia di cessazione comporta il pagamento della tassa anche per le annualità successive, a meno di presentare prove oggettive della mancata occupazione e fornire il nominativo del subentrante. Nei modelli è sempre necessario indicare l’anagrafica completa degli immobili, comprensivi di identificativi catastali.


Per il pagamento
La TA.R.S.U. viene pagata ogni anno a seguito del recapito dell’avviso di pagamento. Il pagamento avviene mediante il pagamento dei bollettini allegati all’avviso di pagamento. Il pagamento può avvenire rateizzato in quattro rate ovvero in un’unica rata entro il termine di scadenza della quarta rata.
Ricordiamo che per controlli e spiegazioni sui versamenti effettuati è necessario rivolgersi esclusivamente allo sportello del Concessionario.

TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)

Dal 1° gennaio 2013 la Tares - il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili - sostituisce sia la vecchia Tarsu che la Tia. Mentre finora il gettito è servito esclusivamente a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Tares coprirà anche i costi di altri servizi (polizia locale, anagrafe, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade).
Si va, quindi, in direzione contraria a quella stabilita dalla tariffa d’igiene ambientale (Tia) applicata nei Comuni è introdotta dal decreto-Ronchi del 1997 per sostituire la tassa rifiuti (Tarsu) con un prelievo proporzionale alla quantità del servizio reso, in base al principio europeo del «chi più inquina più paga».

La Tares, prima di tutto, dovrà finanziare integralmente il costo di raccolta e smaltimento rifiuti, garantendo una copertura piena che spesso non era ancora stata raggiunta nei Comuni in cui fino a ieri si pagava la Tarsu (sono 6.700, più dell’80% del totale). Oltre a questo, con la Tares si dovranno pagare anche i «servizi indivisibili», cioè quelli che il Comune eroga a tutti (per esempio l’illuminazione delle strade o la sicurezza) senza che ci sia una «domanda individuale» (come invece avviene per l’asilo nido o il trasporto scolastico). Morale della favola: la Tares finanzierà un ventaglio di attività maggiori rispetto alla Tia o alla Tarsu, e quindi costerà di più. La sola componente dedicata ai «servizi indivisibili», che di base chiederà 30 centesimi al metro quadrato dell’immobile o dell’area occupata dal contribuente, vale secondo il Governo un miliardo all’anno (già tagliati dalla dote statale per i sindaci): i Comuni, però, possono portare la richiesta a 40 centesimi, con un aumento del 33% che sarà probabilmente piuttosto diffuso e che potrebbe portare il conto totale a 1,3 miliardi di incassi “inediti” fino al 2012. Al resto ci penserà la quota di costi del servizio di igiene urbana che fino a ieri i Comuni non sono riusciti a finanziare con la vecchia tassa.


COME SI CALCOLA?
La novità di questa imposta sta nel fatto che, a differenza dei tributi che sostituisce, essa deve servire a finanziare non solo il servizio di igiene ambientale, ma anche alcuni servizi definiti indivisibili, per cui sarà sicuramente molto più alta.

I servizi indivisibili, come quelli di illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, verde pubblico, polizia locale, sono quei servizi comunali di cui beneficia l’intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
Si tratta, quindi, di servizi di cui gioviamo tutti, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, a differenza di quanto avviene per quelle attività come asili nido o assistenza domiciliare, che sono definite a domanda individuale.

Questi ulteriori servizi saranno finanziati con un extra, rispetto alla tariffa al metro quadro applicata per il tributo, che potrà andare dai 30 ai 40 centesimi al metro quadro.

In molti casi, però anche la componente relativa ai rifiuti dovrà subire un aumento, perchè dovrà arrivare a coprire integralmente il costo del servizio, cosa che attualmente avviene solo nei comuni in cui è vigente la Tia. Infatti in questi si registrerà un aumento complessivo inferiore rispetto agli altri.

La legge prevede però che i comuni possano applicare anche eventuali riduzioni, fino al 30%, in casi come:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.
Inizialmente la base imponibile su cui effettuare il calcolo sarà basata sugli stessi parametri oggi in vigore per le vecchie imposte. Quando poi si renderà concreto un reale scambio di informazioni tra Catasto e Comuni, di cui si parla da anni, allora si potrà prendere a riferimento l’ottanta per cento della superficie catastale, senza comunque considerare il numero di componenti del nucleo familiare.


COME INCIDERÀ LA NUOVA IMPOSTA?
L’imposta sarà pagata non solo dai proprietari di immobili, quindi case, ma anche negozi, capannoni, ecc., ed anche da coloro che detengono aree scoperte, insomma tutti quegli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani.

È stato stimato che l’entrata in vigore della nuova imposta graverà per il 37,5% in più sui bilanci delle famiglie, corrispondente a circa 80 euro all’anno.

Mediamente il costo per le famiglie italiane sarà di 305 euro l’anno, a fronte di quanto pagato quest’anno per Tarsu e Tia, pari a 225 euro, quindi più di quella che è la media per l’Imposta Municipale Unica.

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ (ICP)

CHI
Sono soggetti passivi dell’imposta di pubblicità coloro i quali dispongono a qualsiasi titolo del mezzo con il quale avviene la diffusione del messaggio pubblicitario.


COSA
Il presupposto dell’imposta è costituito dai messaggi pubblicitari diffusi nell’ambito di un’attività economica e aventi lo scopo di migliorare e divulgare l’immagine del prodotto per aumentarne la domanda. L’elemento che crea il presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. L’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti. L’unità di misura considerata è il metro quadrato e le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate per eccesso al metro quadrato. L’imposta non è dovuta se la superficie è inferiore a trecento centimetri quadrati. Inoltre, dal 2002 tale imposta non deve essere assolta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono qualora la superficie complessiva sia inferiore o uguale a cinque metri quadrati. Per le insegne di superficie complessiva superiore a tale limite, l’imposta sarà assolta sull’intera superficie (L.75/2002). Si ricorda che sono soggette per intero all’Imposta Comunale sulla Pubblicità anche le preinsegne, ovvero le scritte finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede di attività in modo da facilitarne il reperimento, ovunque posizionate.


QUANTO
Per il calcolo dell’importo dovuto si rimanda alle delibere ed ai regolamenti Comunali.


QUANDO E COME

Per la dichiarazione
La dichiarazione all’installazione di impianti pubblicitari va presentata sui modelli predisposti dall’ufficio, la dichiarazione, inoltre, deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova impostazione. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegna un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non vena presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e stata accertata.


Per il pagamento
Il termine di pagamento dell’imposta è fissato il 31 gennaio di ogni anno salvo proroghe disposte dall’Ente impositore anno per anno. Si ricorda che il pagamento è per anno solare, pertanto, ad esempio, l’esposizione di un’insegna dal mese di ottobre comporta la corresponsione dell’intera imposta per tutto l’anno.

TASSA/CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP)

CHI
È obbligato al pagamento del canone il titolare dell’atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.


COSA
Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell’amministrazione, le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.


QUANTO SI PAGA
Per il calcolo dell’importo dovuto si rimanda alle delibere ed ai regolamenti Comunali.


QUANDO E COME

Per la dichiarazione
La dichiarazione, in originale e due copie, deve essere presentata:

  • all’Ufficio Tributi per le occupazioni di tipo permanente;
  • al Comando di Polizia Urbana per le occupazioni di tipo temporaneo;
  • all’Ufficio tecnico per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo.

Per il pagamento
Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento, con l’apposito modello, a mezzo di conto corrente postale intestato al comune e secondo le modalità previste dal regolamento vigente.